Cocco R*; Cubeddu G.M**; Meregaglia F**; Sechi S*.
*Institute of Veterinary Medical Clinic, University of Sassari
**Free lance Veterinarians
Introduzione
Quesito: la CAEV e la Paratubercolosi caprina sono “Vizi Redibitori”.
Valuteremo i risvolti legislativi, medico-legali e di benessere animale, a seguito di compravendita di capre in provincia di Cagliari, e le difficoltà interpretative alla luce del vecchio RPV e del Regolamento UE n. 429/2016. La positività sierologica (spesso asintomatica) è un problema per gli organismi istituzionali e non (risarcimenti etc.).
Obiettivi
Gli AA. propongono soluzioni ottimali in queste controversie, sia per salvaguardare il benessere animale, sia per definire questi contenziosi.
Materiali e metodi
Giugno 2023 a Villanovatulo, visionate alcune capre da acquistare. Due animali, razza Malaguena, molto magri, ma ottime lattifere. Il venditore era contrario alla vendita, ma l’acquirente acquistava “a blocco”. Altre due capre presentavano tumefazioni carpali. A Ferragosto il compratore acquistava altre capre ad inizio lattazione. Il trasferimento di n. 110 capi (70 di 5 mesi di età e 40 già adulte e gravide) avveniva il 1° settembre, nell’azienda dell’acquirente. Dopo 68 giorni dall’acquisto il compratore preannuncia (Whatsapp) una lettera dove chiedeva: la “Rescissione del contratto”, la restituzione della caparra, la restituzione di due cambiali, il mantenimento dal 1° settembre alla data del messaggio di una cifra di 0,60 centesimi/capo.
Il 15/12/2023, con PEC di un legale, il compratore metteva in mora il venditore; aveva fatto visitare le capre acquistate a settembre, con sospetta CAEV. Di 46 capi venivano inviati all’IZS Lombardia campioni per esami. La stessa lettera parlava di facili aborti, mastite interstiziale, e morte in tre-sei mesi.
Risultati
Positività per CAEV su 35 soggetti, positività per PTBC su 2 soggetti e positività comune alle due patologie in 11 capi.
Quadro normativo su CAEV e PTBC
Le due malattie vengono considerate non pericolose (sanitario, e zootecnico > mercato).
La medicina legale forense veterinaria
La garanzia per i vizi (art. 1496 C.C.) è regolata dalle Leggi Speciali o, dagli usi, o dalle norme che precedono (Art. 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495.). Vizi gravi, occulti e preesistenti al contratto. Denuncia: entro otto giorni dalla scoperta, purché non sia trascorso un anno dalla consegna. Dopo denuncia animali a riposo, pena Atti di Proprietà.
Errata la richiesta di rescissione del contratto (non “Stato di pericolo). Avvenimenti futuri ed incerti (positività sierologica non concomitante con sintomi). La sieropositività non incide sulla capacità di trasformazione del latte di capre ammalate. Non cali della prolificità, del peso o della mortalità dei capretti. CAEV e PTBC sono vizi, ma non vizi redibitori. Alle capre non difettano i requisiti tali da renderle inidonee all’uso cui sono destinate (parti e produzione di latte). Le malattie sono endemismi e le capre convivono con la sieropositività senza diminuzione delle produzioni. Tra le 40 capre adulte e gravide (parti presso l’azienda del compratore), nessuna difficoltà nel parto, nel numero dei capretti nati; non fenomeni abortivi, né mastiti interstiziali.
Secondo quesito: l’acquirente, dopo la denuncia, munge le capre, utilizzando il latte, anche a suo uso e consumo (trasformazione e vendita). Il compratore ha perpetrato un atto di proprietà positivo. Lasciando i becchi adulti con le caprette, ha esercitato un atto di proprietà positivo, trasmettendo la sieropositività alle caprette giovani. Alimentando i capretti con il colostro delle madri sieropositive, si trasmette il virus ai nuovi nati (“diffusione di malattie infettive” art. 500 C.P.). La morte (?) di n. 3 capre sulle 110 compravendute, verosimilmente di Blue Tongue, costituisce Atto di proprietà negativo (mancata cura).
Perché IZS Lombardia (non figura il nome del veterinario richiedente)? Rapporto di prova n° 203/462387: 35 capi positivi alla CAEV, 11 rimanenti campioni (su 46) negativi. Di questi 11 solo 2 positivi a CAEV. Campioni identificati con numeri primi, e non con codice aziendale e matricola. Inoltre IZS di Piacenza non è “ACCREDIA” per CAEV. Perché non IZS della Sardegna, accreditati con ACCREDIA? Ancora nella lettera di messa in mora: “dopo appena venti giorni, la mia assistita notava dimagrimento degli animali e contattava un veterinario ed un alimentarista. Prima della consegna gli stessi animali ricevevano nell’azienda di origine una corretta alimentazione secondo il rispetto dei parametri del benessere animale (2,5 Kg/capo/die in 4 somministrazioni a base di Unifeed, oltre a paglia di grano a fine giornata. Improvviso dimagrimento= insufficiente alimentazione. Il 1° settembre, le capre erano in perfette condizioni cliniche e di BCS; richiesta d’intervento 20 settembre. Sospetto CAEV 20 settembre; spedizione campioni due mesi dopo. Troppi punti oscuri: IZS Piacenza, e non IZS Sardegna, più comodo. L’acquirente voleva riavere la caparra e non onorare le obbligazioni contrattuali.
Conclusioni
Chiaro esempio di difficile amministrazione della giustizia. Si propone un giudice affiancato da uno o più esperti della materia (arbitrato rituale). Ancora CTU non iscritti all’albo (Legge n. 24/2017, Gelli-Bianco). Con “leggi speciali”. si faciliterebbe il lavoro dei giudici. Infine l’accertamento tecnico preventivo (art. 696 del C.P.C), con finalità conciliativa, non assimilabile “quoad effectum” alla relazione del CTU, tardiva. Questi correttivi colmerebbero almeno queste gravi lacune legislative, a beneficio della giustizia e del benessere animale. Uso corretto della Legge Gelli-Bianco.